Art. 4.
(Programmi di insegnamento).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti i programmi dell'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» nei singoli ordini e gradi di scuole, prevedendo:

          a) la promozione della conoscenza del teatro, inteso come forma di arte, cultura e comunicazione;

          b) la conoscenza del linguaggio teatrale attraverso l'utilizzo di tecniche e materiali;

          c) lo sviluppo della socializzazione, della conoscenza di sé e delle proprie possibilità espressive;

          d) la scansione modulare delle tematiche in forma integrata con le discipline affini.

      2. Il decreto emanato ai sensi del comma 1 prevede, altresì, che l'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» sia introdotto nell'orario scolastico settimanale per almeno due ore, delle quali una con eventuale presenza di materie affini.

 

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