1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono definiti i programmi dell'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» nei singoli ordini e gradi di scuole, prevedendo:
a) la promozione della conoscenza del teatro, inteso come forma di arte, cultura e comunicazione;
b) la conoscenza del linguaggio teatrale attraverso l'utilizzo di tecniche e materiali;
c) lo sviluppo della socializzazione, della conoscenza di sé e delle proprie possibilità espressive;
d) la scansione modulare delle tematiche in forma integrata con le discipline affini.
2. Il decreto emanato ai sensi del comma 1 prevede, altresì, che l'insegnamento «attività teatrali e intelligenza emotiva» sia introdotto nell'orario scolastico settimanale per almeno due ore, delle quali una con eventuale presenza di materie affini.